questo "separato" può prendere la Comunione?

Si suppone la conoscenza della Dottrina Cattolica in linea di massima. Qui si dà spazio al chiarimento di punti che rimanessero lacunosi per alcuni utenti.

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questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda alenis » dom apr 25, 2010 12:25 am

http://www.asca.it/news-BERLUSCONI__MON ... -ORA-.html

BERLUSCONI: MONS. FISICHELLA, NON VIVE NEL PECCATO, PUO' FARE COMUNIONE


(ASCA) - Roma, 21 apr - Dopo la separazione dalla seconda moglie Veronica Lario, Silvio Berlusconi non vive piu' ''nel peccato'' e quindi puo' fare la comunione senza problemi.

Parola di mons. Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e cappellano di Montecitorio, che in un'intervista al Messaggero risponde ai dubbi suscitati dalla comunione concessa al premier durante i funerali di Raimondo Vianello. Per il capo del governo, spiega il prelato, non e' stata fatta nessuna ''eccezione'': ''La Chiesa non ha mai cambiato idea: i divorziati che si sono risposati una seconda volta civilmente non possono accostarsi'' alla comunione. Con la separazione dalla seconda moglie, Berlusconi e' quindi ''tornato ad una situazione, diciamo cosi', ex ante. E' il secondo matrimonio civile, da un punto di vista canonico, a creare problemi'' perche' ''e' solo al fedele separato e risposato che e' vietato comunicarsi, perche' sussiste uno stato di permanenza nel peccato''.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda predestinato74 » dom apr 25, 2010 8:37 am

già, lui come altri casi come il suo, può prendere la comunione non convivendo più (e di conseguenza non "consumando") con un'altra donna che non sia la sua prima moglie.

ti dico anche un'altra cosa, anche i conviventi non potrebbero fare la comunione............a meno che non si impegnino a vivere la loro convivenza in castità in attesa del matrimonio. Anche in questo caso i conviventi pur vivendo una situazione "non regolare" possono comunicarsi (d'accordi col parroco).
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda GrisAdmi » dom apr 25, 2010 4:33 pm

I conviventi non sposati possono comunicarsi qualora abbiano espresso l'intenzione di sanare il loro rapporto ed abbiano intrapreso gli opportuni passi per farlo.

Nel caso di Berslusconi, non convivendo più questi con la sua seconda moglie, può tranquillamente comunicarsi, fatte salve le altre esigenze previste dal Codice di Diritto Canonico.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda alenis » dom apr 25, 2010 7:50 pm

intendete dire che se io mi separo e rimango separato allora posso prendere la Comunione purchè non mi metta con un' altra donna?
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda GrisAdmi » lun apr 26, 2010 11:19 am

alenis ha scritto:intendete dire che se io mi separo e rimango separato allora posso prendere la Comunione purchè non mi metta con un' altra donna?


Se la tua separazione è dovuta a motivi sufficientemente gravi da giustificarla, sì. La Chiesa non obbliga due sposi a stare insieme se questo non è proprio possibile (tipo il caso di un marito che picchi la moglie). Solo che, una volta celebrato, il Sacramento del matrimonio non può essere cancellato (come ci ha insegnato Gesù). Ergo, chi si comporta come se questo legame sancito da Dio non esistesse, commette peccato. Un separato rimane comunque legato alla sua legittima consorte, anche se non vive più sotto lo stesso tetto della medesima.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda alenis » lun apr 26, 2010 1:51 pm

quindi se, per es: mia moglie mi picchia ed è violenta e chiedo e ottengo il divorzio, se non mi sposo con un'altra, posso comunque prendere la Comunione? anche se perfino io ho chiesto la seraparazione?
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda alenis » mar apr 27, 2010 2:51 pm

Trianello ha scritto:
alenis ha scritto:intendete dire che se io mi separo e rimango separato allora posso prendere la Comunione purchè non mi metta con un' altra donna?


Se la tua separazione è dovuta a motivi sufficientemente gravi da giustificarla, sì. La Chiesa non obbliga due sposi a stare insieme se questo non è proprio possibile (tipo il caso di un marito che picchi la moglie). Solo che, una volta celebrato, il Sacramento del matrimonio non può essere cancellato (come ci ha insegnato Gesù). Ergo, chi si comporta come se questo legame sancito da Dio non esistesse, commette peccato. Un separato rimane comunque legato alla sua legittima consorte, anche se non vive più sotto lo stesso tetto della medesima.


c'è un articolo di diritto canonico che dice quello che affermi? anche se non mi sembra in linea con il Vangelo
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda GrisAdmi » mer apr 28, 2010 11:23 pm

alenis ha scritto:quindi se, per es: mia moglie mi picchia ed è violenta e chiedo e ottengo il divorzio, se non mi sposo con un'altra, posso comunque prendere la Comunione? anche se perfino io ho chiesto la seraparazione?


Fai confusione tra divorzio e separazione. Non è la stessa cosa. La Chiesa non è contraria alla separazione, in casi abbastanza gravi da risultare l'unica soluzione possibile ad una situazione conflittuale, ma il divorzio è un'altra cosa. Fermo restando che il divorzio ha valore solo per la legge civile.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda GrisAdmi » mer apr 28, 2010 11:43 pm

alenis ha scritto:
c'è un articolo di diritto canonico che dice quello che affermi? anche se non mi sembra in linea con il Vangelo


Ecco i Canoni dell'Attuale Codice di Diritto Canonico relativi alla separazione dei coniugi:

Articolo 2 - La separazione con permanenza del vincolo

Can. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.

Can. 1152 - §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.

§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.

§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.

Can. 1153 - §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.

§2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.

Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.

Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.

Come vedi la Chiesa riconosce un diritto alla separazione, in casi particolarmente gravi. Anche colui che abbia cagionato la separazione della coppia, per propria infedeltà o per altro motivo, una volta pentitosi del proprio peccato ed attivatosi per ricostituire l'unione coniugale (nei limiti del possibile) e, pertanto, non convivendo con una donna diversa dalla sua consorte, può ricevere l'assoluzione sacramentale e, pertanto, comunicarsi. Ti renderai conto, comunque, che dopo anni ed anni di separazione, sarà oggettivamente difficile che una coppia poter tornare assieme (anche fatta salva la buona volontà dei due coniugi), per cui è possibilissimo che un uomo separato o divorziato si trovi nella situazione di poter ricevere l'Eucarstia.
Ora, la questione è abbastanza semplice. Se un uomo convive con una donna che non è sua moglie, palesa in modo indiscutibile la sua volontà di permanere in una situazione peccaminosa agli occhi della Chiesa. Ergo, questo costituisce un motivo sufficiente perché non gli sia consentito di accostarsi all'Eucaristia. Se invece un uomo, anche se divorziato, non convive con alcuna donna, non c'è nessuna ragione evidente perché l'Eucaristia gli sia negata, ma la sua possibilità di accostarsi alla medesima dipenderà, come per tutti, dal fatto di aver ricevuto l'assoluzione sacramentale per i propri peccati.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda berescitte » sab giu 12, 2010 11:44 am

Dice Trianello
«...per cui è possibilissimo che un uomo separato o divorziato si trovi nella situazione di poter ricevere l'Eucarstia.»

RIFLETTO
E' detto bene purché non si interporetino come equivalenti le situazioni di separato e di divorziato.
Dal momento che per la fede non esiste il divorzio. Se si dice "divorziato" nel nostro linguaggio cattolico si vuol dire che uno ha ottenuto dallo Stato la sentenza di divorzio. E' un fatto puramente civile che comporta degli effetti giuridici (per es. la separazione dei beni, l'esonero dal passare gli alimenti se è "con addebito" ecc...). Nulla vieta che un cattolico, sposato validamente e separato consensualmente, e che quindi si ritiene sposato a vita con quella persona, possa chiedere allo Stato il divorzio per annullare certi legami giuridici. Se vive in castità potremmo avere davanti perfino un martire, ecco perché può abbracciare Gesù sacramentato senza ipocrisia e contraddizione.
Quello che assolutamente non può "prendere l'Eucaristia" è il cristiano che sa di essere validamente sposato e, solo perché non ama più sua moglie, chiede e ottiene dallo Stato il divorzio e poi si risposa. Questo è nella famosa categoria cosiddetta dei "divorziati risposati". Il motivo per cui non può accostarsi all'eucaristia sta nel fatto che resta sposato con la precedente persona e perciò con la nuova "moglie" è un concubino, anche se per lo stato è lecitamente sposato e ha contratto i relativi obblighi giuridici.

«Ora, la questione è abbastanza semplice. Se un uomo convive con una donna che non è sua moglie, palesa in modo indiscutibile la sua volontà di permanere in una situazione peccaminosa agli occhi della Chiesa. Ergo, questo costituisce un motivo sufficiente perché non gli sia consentito di accostarsi all'Eucaristia. Se invece un uomo, anche se divorziato, non convive con alcuna donna, non c'è nessuna ragione evidente perché l'Eucaristia gli sia negata, ma la sua possibilità di accostarsi alla medesima dipenderà, come per tutti, dal fatto di aver ricevuto l'assoluzione sacramentale per i propri peccati.»

PUNTUALIZZO
Queste altre le ho sottolineate solo per ricordare che devono essere intese nel senso di "occhi di Gesù" e "accostarsi a dare un bacio d'amore a Gesù". Sennò sembra che sia solo una questione di etichetta che la Chiesa si è data per "potere di diritto ecclesiastico", e che volendo, potrebbe cambiare. E se così fosse sarebbe da chiedersi perché mai non cambi immediatamente atteggiamento. Invece si tratta di "diritto divino" su cui la Chiesa non ha potere ma solo dovere di obbedienza. E di spiegare a chi non vede nel matrimonio il rapporto con Gesù ma solo una cerimonia con conseguenti doveri giuridici, che i divorziati risposati o non hanno fede e non si vede perché vogliano fare la comunione, o ce l'hanno e allora, volendo "fare la comunione", si comportano contraddittoriamente davanti a due sacramenti (l'Eucaristia e il matrimonio) che sono entrambi due offerte d'amore da parte di Gesù. Mostrano di gradire il primo mentre disprezzano continuativamente il secondo.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda alenis » lun giu 14, 2010 2:04 pm

ciao,

il discorso è questo; nel caso di una persona sposata una prima volta in chiesa, poi divorziato e risposato in comune con una seconda persona, abbiamo che non può prendere l'Eucarestia; perchè? perchè ovviamente in concubinato con questa seconda; e se il rapporto con questa seconda finisce? come è accaduto? può tornare a prendere la Comunione? si se la decisione di lasciare la "seconda moglie" è di LUI; in questo caso, quello di Berlusconi, è la seconda moglie che ha chiesto la separazione; se fosse stato per LUI, sarebbero ancora insieme; è questo quello che non torna; tra l'altro, lui non fa nulla, mi pare, per tornare dalla prima.
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Re: questo "separato" può prendere la Comunione?

Messaggioda berescitte » lun giu 28, 2010 6:43 am

Guarda, ti conviene prescindere dalle persone concrete. Siano esse personalità in vista che sconosciute. Stai al punto essenziale che consiste nel rapporto tra Dio e la creatura resa dal Suo gratuito amore "figlio adottivo" mediante il battesimo. Il problema dei divorziati risposati si pone su questo piano, cioè nella problematica dei rapporti di amore-comunione tra questi, che si suppongono ferventi credenti che vogliono piacere a Dio, e Gesù che essi vogliono abbracciare nella Comunione.

Messa così (e messa diversamente si fa solo confusione) è evidente che se uno, separato e divorziato (o intrugliato come ti pare anche con più relazioni, siano esse giuridicamente approvate dallo Stato o no, ma certamente secondo la fede ancora "legato" da matrimonio valido), ha preso una seconda moglie, (e deve averlo fatto solo civilmente perché la Chiesa gli ha rifiutato sia il divorzio che la bigamia di seconde nozze), se uno messo così prende un'altra donna per vivere coniugalmente con lei, commette adulterio (anche se per lo Stato la faccenda è lecita) e si pone in stato di permanente irregolarità morale. E' evidente che non può, con tale coscienza, chiedere a Gesù di abbracciarlo nella Comunione. Lo può solo se ha una coscienza ottusa ed erronea che non vede la contraddizione tra ciò che è e ciò che chiede.
Se poi lascia questa seconda moglie-giuridica, e poco conta se è stata lei a piantarlo o lui a tagliare per qualsiasi motivo, egli può tornare a comunicarsi solo se si va a confessare, pentito della precedente relazione adulterina e disposto a non ripeterla. E questo lo sa solo chi entra nell'interno della mente del soggetto. Perciò non possiamo giudicare. Il cuore umano è un saliscendi. E solo davanti ai grandi convertiti (o in punto di morte) abbiamo una certa sicurezza che le parole corrispondano alla volontà.
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