alenis ha scritto:
c'è un articolo di diritto canonico che dice quello che affermi? anche se non mi sembra in linea con il Vangelo
Ecco i Canoni dell'Attuale Codice di Diritto Canonico relativi alla separazione dei coniugi:
Articolo 2 - La separazione con permanenza del vincoloCan. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can. 1152 - §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.
§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can. 1153 - §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.
§2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.
Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.
Come vedi la Chiesa riconosce un diritto alla separazione, in casi particolarmente gravi. Anche colui che abbia cagionato la separazione della coppia, per propria infedeltà o per altro motivo, una volta pentitosi del proprio peccato ed attivatosi per ricostituire l'unione coniugale (nei limiti del possibile) e, pertanto, non convivendo con una donna diversa dalla sua consorte, può ricevere l'assoluzione sacramentale e, pertanto, comunicarsi. Ti renderai conto, comunque, che dopo anni ed anni di separazione, sarà oggettivamente difficile che una coppia poter tornare assieme (anche fatta salva la buona volontà dei due coniugi), per cui è possibilissimo che un uomo separato o divorziato si trovi nella situazione di poter ricevere l'Eucarstia.
Ora, la questione è abbastanza semplice. Se un uomo convive con una donna che non è sua moglie, palesa in modo indiscutibile la sua volontà di permanere in una situazione peccaminosa agli occhi della Chiesa. Ergo, questo costituisce un motivo sufficiente perché non gli sia consentito di accostarsi all'Eucaristia. Se invece un uomo, anche se divorziato, non convive con alcuna donna, non c'è nessuna ragione evidente perché l'Eucaristia gli sia negata, ma la sua possibilità di accostarsi alla medesima dipenderà, come per tutti, dal fatto di aver ricevuto l'assoluzione sacramentale per i propri peccati.